A un anno dall’entrata in vigore della legge 35/2025 che, modificando l’Art. 2407 Codice civile introduceva importanti limitazioni della responsabilità dei Sindaci delle società, la Corte di Cassazione si è espressa sull’applicabilità temporale della norma, con conseguenze indirette anche sulle coperture assicurative di RC professionale.
La limitazione di responsabilità
Ai sensi della nuova normativa, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
Inoltre, la prescrizione si riduce da 10 anni attuali a 5 anni, a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.
L’applicazione temporale della norma
La deadline temporale per l’applicazione della norma è la data del 12 aprile 2025.
Dopo le due sentenze contrastanti, una del Tribunale di Bari (sentenza 24 aprile 2025, n. 1981), che riconosceva la retroattività della norma e una del Tribunale di Venezia (sentenza 4 luglio 2025, n. 3443), che, al contrario, riconosceva la validità temporale della norma solo per le condotte successive al 12 aprile 2025, a dirimere la questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con due recenti pronunce (sentenza n. 1390/2026 e ordinanza n. 1392/2026) ha enunciato, quale principio di diritto, che “la norma contenuta nell’art. 2407 comma 2 c.c. nel testo introdotto dalla legge 35/2025 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore” sancendo di fatto la non applicabilità della norma in senso retroattivo.
Le conseguenze sulle polizze RC Professionale: non cadiamo in tentazioni!
La normativa ha impatto sulle polizze di RC professionale, sia in termini di massimali, che di temporalità. E’ importante però ricordare che, da un lato per l’operato ante 12/04/2025 i professionisti rispondono pienamente e senza limitazioni di responsabilità in termini di quantum, dall’altro le polizze RC professionale operano in regime di claims made, per le richieste di risarcimento che pervengono nel periodo di validità della polizza, per errori commessi nel periodo di validità della polizza e nel periodo di retroattività.
Quindi, eventuali riduzioni di massimali sulle coperture delle attività sindacali (volte a contenere il premio di polizza) potrebbero comportare seri pregiudizi ai Clienti e determinare conseguenti responsabilità professionali in capo all’intermediario.
Fatti salvi i Sindaci che hanno iniziato l’attività dopo il 12/04/2025, per gli altri almeno per i prossimi anni ci aspettiamo verrà mantenuto dalle compagnie di assicurazione un profilo di rischio “elevato”.
